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DSA & Univeristà

 

Gli alunni che vogliono iscriversi all'università devono tenere in considerazione

le Linee Guida della CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità),

la quale prevede alcuni punti fondamentali, ovvero:

 

La diagnosi di DSA deve:

  • rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011)

  • riportare i codici nosografici e la dicitura esplicita del DSA

  • contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali

      di ciascuno studente, con l‘indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza. 

Si ricorda inoltre che sono valide soltanto le diagnosi rilasciate dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni. Se la diagnosi non rispetta questi criteri, l’Università potrebbe non accettarla. 

 

Inoltre come previsto dalla legge n.170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno."

 

E' possibile l'uso di strumenti compensativi al test d'ingresso?

Si, anche se gli strumenti compensativi concessi durante i test di ammissione sono diversi rispetto a quelli normalmente concessi durante l’anno accademico. Con la nota ministeriale n. 22102 del 3 agosto 2017  infatti il MIUR ha stabilito che è possibile richiedere:

  •  tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova (i candidati con certificazione ex lege 104/1992    nella misura massima del 50% e solo se ne formulano specifica richiesta; i candidati affetti da DSA sempre al 30% di    tempo aggiuntivo, a prescindere da specifica richiesta);

 

  •  strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica patologia.

       (Sono ammessi: calcolatrice non scientifica, video-ingranditore, affiancamento di un tutor)

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